Consenso informato psicologo: requisiti L.219/2017 e Codice

Quanti di noi hanno iniziato l'attività con un modulo di consenso informato scaricato da internet o ricevuto da un collega, senza verificarne davvero l'aderenza alle norme vigenti? È una situazione comune, ma rischiosa. Il consenso informato non è una formalità burocratica da sbrigare in fretta: è il fondamento del rapporto terapeutico e uno strumento di tutela sia per il paziente che per il professionista.

Il problema è che la materia è complessa e stratificata. Dobbiamo tenere conto della Legge 219/2017 sul consenso informato in ambito sanitario, del nostro Codice Deontologico, del GDPR per la parte privacy, e delle indicazioni del Garante. Spesso questi livelli normativi si sovrappongono, creando confusione su cosa inserire concretamente nel modulo che facciamo firmare ai pazienti.

In questo articolo facciamo chiarezza sugli obblighi reali, citando le fonti normative precise, per capire cosa deve contenere davvero il consenso informato di uno psicologo che lavora in studio privato.

Il consenso informato secondo la Legge 219/2017

La Legge 22 dicembre 2017, n. 219 ("Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento") si applica a tutti i professionisti sanitari, quindi anche agli psicologi. L'articolo 1 stabilisce che "nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata".

La stessa legge specifica che il consenso deve essere:

  • Informato: la persona deve ricevere informazioni comprensibili e complete su diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché sulle possibili alternative e sulle conseguenze dell'eventuale rifiuto o rinuncia
  • Libero: acquisito senza coercizione o pressione indebita
  • Documentato: deve risultare da annotazioni nella documentazione sanitaria o dalla sottoscrizione di un modulo
  • Revocabile: il paziente può sempre revocare il consenso, anche parzialmente

Per noi psicologi, questo significa che non basta far firmare un generico "accetto il trattamento". Dobbiamo informare chiaramente il paziente su natura dell'intervento psicologico proposto, metodologia utilizzata, durata presumibile, limiti della prestazione, e alternative possibili. La L. 219/2017 ci obbliga a una trasparenza molto maggiore di quella che talvolta viene praticata.

Gli articoli del Codice Deontologico: doveri informativi dello psicologo

Il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani (approvato dal CNOP il 27 giugno 2019) dedica diversi articoli al consenso e all'informazione. I più rilevanti sono:

Articolo 24 (Informazione): "Lo psicologo fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni complete e accurate circa le prestazioni professionali, i loro scopi, le modalità e gli strumenti che intende utilizzare, i limiti entro cui possono essere efficaci, i tempi e i costi delle stesse, le eventuali conseguenze sia nel caso di accettazione che di rifiuto del trattamento, tenendo conto del contesto e delle caratteristiche degli interlocutori".

Articolo 25 (Consenso informato): "Lo psicologo richiede il consenso informato, esplicito o tacito, nei modi più adeguati al contesto, utilizzando un linguaggio comprensibile all'interlocutore, tenendo conto delle sue capacità di discernimento".

Questi articoli ci impongono di essere chiari su:

  • Metodologia e strumenti (es. colloquio clinico, test psicodiagnostici, tecniche specifiche)
  • Scopi dell'intervento e risultati attesi
  • Limiti dell'efficacia (nessuno psicologo può garantire risultati certi)
  • Costi e durata prevista
  • Conseguenze del rifiuto o interruzione

Il consenso può essere "esplicito o tacito", ma la prassi più tutelante, soprattutto in ambito clinico e diagnostico, è quella del consenso esplicito scritto. Il consenso tacito può essere appropriato in contesti più informali o in colloqui preliminari, ma per l'avvio di un percorso terapeutico o diagnostico è fortemente raccomandato il consenso scritto.

GDPR e trattamento di dati sanitari: il doppio consenso

Molti colleghi confondono il consenso informato al trattamento psicologico con il consenso al trattamento dei dati personali. Si tratta di due consensi diversi, anche se possono essere raccolti nello stesso documento.

Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), all'articolo 9, classifica i dati relativi alla salute come "categorie particolari di dati personali" (ex dati sensibili). Il trattamento di questi dati è vietato, salvo che ricorra una delle condizioni di cui al paragrafo 2. Per noi psicologi, le basi giuridiche più rilevanti sono:

  • Art. 9, par. 2, lett. h): trattamento necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale
  • Art. 9, par. 2, lett. a): consenso esplicito dell'interessato (quando non si rientra nella lett. h)

Il Provvedimento del Garante Privacy n. 55 del 7 marzo 2019 sulle prestazioni sanitarie ha chiarito che, per le prestazioni rese da professionisti sanitari in regime libero-professionale, la base giuridica è generalmente l'art. 9, par. 2, lett. h), non il consenso. Tuttavia, il consenso è necessario per trattamenti ulteriori non strettamente connessi alla prestazione sanitaria (es. comunicazione dati a terzi non prevista per legge).

In pratica, nel modulo dobbiamo:

  • Informare il paziente sul trattamento dei suoi dati (informativa privacy ex artt. 13-14 GDPR)
  • Eventualmente raccogliere consensi specifici per finalità ulteriori (es. invio materiale informativo, supervisione con colleghi esterni)
  • Informare sui diritti dell'interessato (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità)

Cosa deve contenere concretamente il modulo

Mettendo insieme tutti i livelli normativi, il modulo di consenso informato dello psicologo dovrebbe contenere almeno:

Sezione 1 - Informazioni sul professionista:

  • Dati identificativi completi dello psicologo
  • Numero di iscrizione all'Albo
  • Contatti dello studio

Sezione 2 - Informazioni sulla prestazione (L. 219/2017 e artt. 24-25 Codice):

  • Natura e scopo dell'intervento psicologico
  • Metodologia e strumenti utilizzati
  • Durata presumibile e frequenza degli incontri
  • Limiti dell'intervento e possibili rischi
  • Alternative possibili
  • Costi, modalità e tempi di pagamento
  • Modalità di interruzione o revoca del consenso

Sezione 3 - Riservatezza e privacy (GDPR):

  • Informativa sul trattamento dei dati personali (base giuridica, finalità, tempi di conservazione, diritti)
  • Informazioni su segreto professionale (art. 13 Codice Deontologico) e limiti previsti dalla legge
  • Eventuale consenso per trattamenti ulteriori

Sezione 4 - Dichiarazioni e firma:

  • Dichiarazione del paziente di aver ricevuto e compreso le informazioni
  • Dichiarazione di consenso al trattamento psicologico
  • Eventuale consenso al trattamento dati per finalità ulteriori
  • Data e firma del paziente
  • Data e firma dello psicologo

È importante che il linguaggio sia chiaro e accessibile, come richiesto dall'art. 25 del Codice. Evitare tecnicismi inutili e verificare la comprensione effettiva del paziente.

Il modo più rapido per mettersi in regola

Redigere da zero un modulo di consenso informato che rispetti tutte le norme citate – L. 219/2017, Codice Deontologico, GDPR, Provvedimento Garante 55/2019 – richiede competenze specifiche e diverse ore di lavoro. Bisogna studiare le fonti normative, interpretarle correttamente, adattarle al proprio contesto operativo, e scrivere un testo chiaro ma giuridicamente solido.

Per molti colleghi, soprattutto chi è agli inizi o chi ha poco tempo da dedicare agli aspetti amministrativi, questa attività risulta complessa e spesso viene rimandata o risolta con soluzioni approssimative.

Una modulistica professionale pronta all'uso, redatta da esperti che conoscono sia gli aspetti deontologici che quelli normativi, consente di risparmiare ore di lavoro e di avere la sicurezza di essere in regola con tutte le normative vigenti. Il tempo risparmiato può essere investito in formazione, supervisione o semplicemente nel lavoro clinico con i pazienti.

L'importante è che i moduli siano aggiornati alle norme attuali, personalizzabili secondo il proprio setting e la propria metodologia, e accompagnati da istruzioni chiare su come compilarli e utilizzarli correttamente. Un investimento iniziale in strumenti professionali di qualità si ripaga rapidamente in termini di tempo, sicurezza e professionalità percepita dai pazienti.

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