Consenso minori: chi firma per l'intervento psicologico

Ogni volta che riceviamo una richiesta di consulenza per un minore, la domanda sorge spontanea: chi deve firmare il consenso informato? Entrambi i genitori? Solo chi accompagna il ragazzo? E se i genitori sono separati? E quando il minore ha 16 o 17 anni, può decidere autonomamente?

Queste situazioni capitano quotidianamente nei nostri studi e rappresentano uno dei nodi più delicati della pratica professionale. Un errore nella gestione del consenso può esporre a contestazioni deontologiche, complicazioni legali e, soprattutto, compromettere l'alleanza terapeutica. Eppure molti colleghi si muovono ancora per prassi approssimative o per "sentito dire", senza avere chiaro il quadro normativo di riferimento.

Facciamo chiarezza partendo dalle fonti normative che regolano effettivamente la nostra professione, per arrivare a indicazioni operative concrete da applicare nella pratica quotidiana.

Cosa dice l'art. 31 del Codice Deontologico

L'articolo 31 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani (approvato dal Consiglio Nazionale nel 2015) stabilisce che: "Lo psicologo che opera con i minori si impegna ad informare i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale, circa le attività professionali che si propone di svolgere con i minori stessi, e ne riceve il consenso, salvo che l'intervento non sia espressamente richiesto dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. In ogni caso lo psicologo opera nell'interesse primario del minore".

Questo articolo pone alcuni punti fermi:

  • Il consenso deve essere richiesto ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale, non genericamente a chi accompagna il minore
  • L'obbligo informativo riguarda le attività che ci proponiamo di svolgere, non solo la generica presa in carico
  • L'interesse del minore è preminente, e questo può creare situazioni di bilanciamento delicate
  • Se i genitori richiedono espressamente l'intervento, il consenso è implicito nella richiesta stessa, ma va comunque formalizzato

L'articolo 31 va letto insieme all'art. 24 (sul consenso informato) e all'art. 28 (sulla riservatezza), perché la questione del consenso con i minori intreccia sempre profili di informazione, privacy e tutela del paziente.

La responsabilità genitoriale: chi deve firmare davvero

Il riferimento alla "responsabilità genitoriale" non è casuale. Il Codice Civile italiano (artt. 316 e seguenti, come modificati dalla L. 219/2012 e dal D.Lgs. 154/2013) stabilisce che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori di comune accordo, anche in caso di separazione o divorzio, salvo diversa disposizione del giudice.

Nella pratica questo significa che:

  • Entrambi i genitori devono essere informati dell'intervento psicologico sui figli minori
  • Entrambi devono esprimere il consenso, perché la salute psicologica rientra tra le decisioni di maggiore interesse per il minore
  • Non è sufficiente il consenso del genitore che accompagna il minore al primo colloquio
  • In caso di genitori separati o divorziati, salvo provvedimenti giudiziari specifici, la responsabilità resta condivisa

Nella pratica operativa, è opportuno richiedere la firma di entrambi i genitori sul modulo di consenso informato. Se questo non è possibile nel primo incontro, si può procedere con un genitore ma documentando di aver informato anche l'altro (via email, raccomandata o PEC) e ottenendo successivamente anche la sua firma.

In situazioni particolari (affido esclusivo, decadenza dalla responsabilità genitoriale, genitori irreperibili), è necessario richiedere la documentazione giudiziaria che attesti la situazione. Non possiamo basarci su dichiarazioni verbali.

La capacità di autodeterminazione del minore: quando conta il suo consenso

Un aspetto spesso trascurato è la progressiva capacità di autodeterminazione del minore. L'art. 31 parla di "interesse primario del minore", ma non affronta esplicitamente il tema del consenso del minore stesso.

La Legge 219/2017 (disposizioni anticipate di trattamento) all'art. 3 stabilisce che "la persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione" e che deve ricevere informazioni "in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà".

Anche la Convenzione sui diritti del fanciullo (ratificata dall'Italia con L. 176/1991) riconosce al minore il diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo interessa (art. 12).

Nella pratica psicologica questo si traduce in un doppio binario di consenso:

  • Il consenso formale dei genitori per la legittimità dell'intervento
  • L'assenso del minore, adeguato alla sua età e capacità di comprensione

Con adolescenti di 16-17 anni, la questione è ancora più delicata. Sebbene non esista nell'ordinamento italiano una norma che riconosca la piena capacità di autodeterminazione sanitaria a questa età (diversamente da altri Paesi europei), è evidente che forzare un intervento psicologico senza l'assenso di un quasi-maggiorenne sarebbe clinicamente controproducente e deontologicamente discutibile. In questi casi è fondamentale lavorare per costruire un consenso condiviso tra minore e genitori, documentando nel fascicolo le modalità con cui questo è stato raggiunto.

Privacy e trattamento dei dati: gli obblighi GDPR

La questione del consenso con i minori ha anche una dimensione legata alla privacy. Il GDPR (Regolamento UE 2016/679) all'art. 8 stabilisce che il trattamento di dati personali del minore è lecito se il consenso è prestato dal titolare della responsabilità genitoriale, almeno fino al compimento dei 16 anni (gli Stati membri possono abbassare questo limite fino a 13 anni; l'Italia non lo ha fatto).

Ma attenzione: i dati che trattiamo come psicologi sono dati particolari (ex sensibili), relativi alla salute, disciplinati dall'art. 9 del GDPR. Questo significa che:

  • Il consenso al trattamento dei dati deve essere esplicito
  • Deve essere prestato dai genitori per i minori di 18 anni
  • Deve essere informato rispetto alle finalità specifiche (diagnosi, sostegno, relazione peritale, ecc.)
  • Deve specificare i tempi di conservazione dei dati

Il Provvedimento del Garante per la Privacy n. 55 del 7 marzo 2019 sulle professioni sanitarie conferma che per il trattamento dei dati relativi alla salute di minori è necessario il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Nella modulistica, quindi, il consenso informato all'intervento psicologico e l'informativa privacy con consenso al trattamento dati possono essere integrati, ma devono essere distinti concettualmente e coprire entrambi gli aspetti normativi.

Situazioni particolari: urgenza, conflitto genitoriale, tutela

La pratica ci pone davanti a situazioni che non seguono lo schema standard. Alcune indicazioni operative:

Situazioni di urgenza: quando c'è un rischio attuale per l'incolumità del minore, l'art. 31 ci dice che operiamo "nell'interesse primario del minore". In caso di urgenza documentata possiamo procedere senza consenso formale, ma dobbiamo informare immediatamente i genitori (se non coinvolti nella situazione di rischio) e, se necessario, attivare i servizi competenti (Servizio Sociale, Autorità Giudiziaria).

Conflitto tra genitori: se un genitore acconsente e l'altro nega il consenso, non possiamo procedere. La decisione sugli interventi sanitari sui figli richiede l'accordo di entrambi. In caso di disaccordo irriducibile, si può suggerire ai genitori di ricorrere al giudice tutelare (art. 316 c.c.).

Minori in affido o tutela: il consenso deve essere prestato dall'affidatario (se l'affido è a privati) o dal tutore nominato dal giudice. È necessario richiedere copia del decreto di affidamento/nomina.

Minori stranieri non accompagnati: il consenso è prestato dal tutore volontario nominato dal Tribunale per i Minorenni.

Il modo più rapido per mettersi in regola

Gestire correttamente il consenso informato con i minori richiede modulistica specifica, articolata e aggiornata alle fonti normative. Non basta adattare i moduli degli adulti: servono documenti che integrino art. 31 del Codice Deontologico, normativa civilistica sulla responsabilità genitoriale, L. 219/2017 sulla valorizzazione delle capacità del minore, GDPR e provvedimenti del Garante.

Molti colleghi dedicano ore a studiare le norme, cercare modelli online (spesso obsoleti o incompleti), consultare avvocati, con il risultato di assemblare documenti che poi non sono del tutto adeguati. Oppure, per insicurezza, usano moduli generici che non tutelano adeguatamente né il professionista né il paziente.

Una modulistica professionale pronta all'uso, costruita sulle fonti normative corrette e aggiornata alle modifiche legislative, permette di risparmiare tempo prezioso e di lavorare con la serenità di essere in regola. Non si tratta di un lusso, ma di uno strumento di tutela della professione e della qualità del servizio offerto ai pazienti minori e alle loro famiglie.

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